Art. 9 
Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, "Norme per
  la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme
  in ambito sanitario" 
  1. L'articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e'
cosi' sostituito: 
  "Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo  parziale)  -  1.  Il  corso
comporta  un  impegno  a  tempo  pieno  o  a   tempo   parziale   con
l'adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale e della
durata del corso. La frequenza delle attivita' didattiche, pratiche e
teoriche, e' obbligatoria." 
  2. Il primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e'  cosi'  sostituito:  "Per  la
durata  della   formazione   al   medico   e'   inibito   l'esercizio
dell'attivita' libero professionale e ogni altro rapporto di lavoro o
incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. Fanno  eccezione
la sostituzione a tempo determinato di medici  di  medicina  generale
convenzionati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre  2021,
ogni rapporto convenzionale o  precario  con  il  servizio  sanitario
nazionale e provinciale." 
  3. Alla fine della lettera a) del comma 1  dell'articolo  16  della
legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, sono aggiunte le  seguenti
parole: "a tempo pieno o a tempo parziale;"