Art. 3 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. L'Autorita' di bacino,  in  quanto  Dipartimento  regionale,  si
avvale di personale in servizio presso  l'Amministrazione  regionale,
senza oneri economici aggiuntivi per la stessa  Amministrazione,  che
sara'  assegnato  alla  medesima  secondo  le   ordinarie   procedure
disciplinate  dai  contratti  collettivi  regionali  di  lavoro   del
personale con qualifica dirigenziale e del personale del comparto non
dirigenziale. 
  2.  Con  riferimento  alla  struttura  organizzativa  di   cui   al
precedente articolo 2, in sede di prima  applicazione,  la  dotazione
organica dell'Autorita' di bacino e' la seguente: 
    n. 16 unita' con  qualifica  dirigenziale,  oltre  il  Segretario
generale; 
    n. 35 unita' con qualifica di funzionario; 
    n. 35 unita' con qualifica di istruttore; 
    n. 20 unita' con qualifica di collaboratore. 
  3. Tale dotazione organica iniziale potra'  essere  successivamente
rimodulata secondo le ordinarie procedure.