Art. 3 Dotazione organica 1. L'Autorita' di bacino, in quanto Dipartimento regionale, si avvale di personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, senza oneri economici aggiuntivi per la stessa Amministrazione, che sara' assegnato alla medesima secondo le ordinarie procedure disciplinate dai contratti collettivi regionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e del personale del comparto non dirigenziale. 2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al precedente articolo 2, in sede di prima applicazione, la dotazione organica dell'Autorita' di bacino e' la seguente: n. 16 unita' con qualifica dirigenziale, oltre il Segretario generale; n. 35 unita' con qualifica di funzionario; n. 35 unita' con qualifica di istruttore; n. 20 unita' con qualifica di collaboratore. 3. Tale dotazione organica iniziale potra' essere successivamente rimodulata secondo le ordinarie procedure.