Art. 4 
 
                         Segretario generale 
 
  1.  Il  Segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino,  il   cui
incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale  8
maggio 2018, n. 8, ha durata quinquennale, e' nominato,  per  effetto
del combinato disposto  dell'articolo  9  della  legge  regionale  15
maggio 2000, n.  10  e  dell'articolo  11  della  legge  regionale  3
dicembre 2003, n. 20,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,
previa delibera della Giunta regionale, su  proposta  del  Presidente
della Regione, contestualmente all'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  2. Il  Segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino  avvia  con
immediatezza le procedure necessarie  per  assicurare  la  tempestiva
organizzazione e la piena funzionalita' delle strutture organizzative
dell'Autorita'.