Art. 4 Segretario generale 1. Il Segretario generale dell'Autorita' di bacino, il cui incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ha durata quinquennale, e' nominato, per effetto del combinato disposto dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il Segretario generale dell'Autorita' di bacino avvia con immediatezza le procedure necessarie per assicurare la tempestiva organizzazione e la piena funzionalita' delle strutture organizzative dell'Autorita'.