Art. 5 Assegnazione del personale 1. Al fine di assicurare l'acquisizione delle risorse umane, come determinate nel precedente articolo 3, il Segretario generale, d'intesa con il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, assicura l'immediato espletamento delle procedure necessarie per il reclutamento del personale. 2. In sede di prima applicazione, al fine di non pregiudicare la continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dispone l'assegnazione all'Autorita' di bacino delle unita' di personale con qualifica non dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso le strutture Dipartimentali le cui competenze sono transitate alla medesima Autorita', impegnate, anche a titolo non esclusivo, nello svolgimento di funzioni e compiti relativi alle competenze cedute. 3. Il personale con qualifica dirigenziale sara' individuato dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino secondo le ordinarie procedure di reclutamento. Nella scelta sara' data priorita' ai dirigenti con esperienza gia' maturata nelle materie di competenza dell'Autorita' medesima. 4. Le superiori procedure dovranno, comunque, concludersi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.