Art. 5 
 
                     Assegnazione del personale 
 
  1. Al fine di assicurare l'acquisizione delle risorse  umane,  come
determinate  nel  precedente  articolo  3,  il  Segretario  generale,
d'intesa con il dirigente generale del Dipartimento  regionale  della
funzione pubblica e del personale, assicura l'immediato  espletamento
delle procedure necessarie per il reclutamento del personale. 
  2. In sede di prima applicazione, al fine di  non  pregiudicare  la
continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Dipartimento
regionale  della  funzione   pubblica   e   del   personale   dispone
l'assegnazione all'Autorita' di bacino delle unita' di personale  con
qualifica non dirigenziale in  servizio,  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso le strutture
Dipartimentali  le  cui  competenze  sono  transitate  alla  medesima
Autorita', impegnate, anche a titolo non esclusivo, nello svolgimento
di funzioni e compiti relativi alle competenze cedute. 
  3. Il personale con qualifica dirigenziale  sara'  individuato  dal
Segretario generale dell'Autorita' di  bacino  secondo  le  ordinarie
procedure di reclutamento.  Nella  scelta  sara'  data  priorita'  ai
dirigenti con esperienza gia' maturata nelle  materie  di  competenza
dell'Autorita' medesima. 
  4. Le superiori procedure dovranno, comunque, concludersi entro  45
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.