Art. 7 Funzioni di polizia idraulica 1. L'Autorita' di bacino espleta le attivita' di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. 2. Per attivita' di polizia idraulica si intende quel complesso di attivita' amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonche' al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore. 3. Rientrano tra le attivita' del servizio di polizia idraulica: a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico; b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico; c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua; d) la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n. 523/1904; e) la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorita' di bacino; f) l'attivita' di vigilanza e controllo sugli interventi di gestione; g) l'attivita' di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze; h) la custodia degli argini dei fiumi e dei torrenti la cui conservazione e' ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumita'; i) la proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; l) la verifica, con gli enti preposti, dello stato della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde, al fine di programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacita' di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua, il taglio e la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilita' delle sponde; m) la rilevazione di violazioni di leggi. 4. L'Autorita' di bacino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad adottare, previa approvazione della Giunta regionale, apposite direttive applicative nonche' apposite linee guida con le quali, con riferimento al servizio di polizia idraulica, individuare i criteri, gli indirizzi ed i principi generali che regolano l'espletamento della relativa attivita', le tipologie di interventi ed opere soggetti al rilascio di concessioni di polizia idraulica, di autorizzazioni, di autorizzazioni provvisorie, di nulla osta idraulici e di pareri nonche' le procedure per il rilascio degli stessi. Le medesime linee guida esplicano, altresi', le ipotesi di revoca e di decadenza.