Art. 7 
 
                    Funzioni di polizia idraulica 
 
  1. L'Autorita' di bacino espleta le attivita' di polizia  idraulica
nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904,  n.
523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale  in
materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. 
  2. Per attivita' di polizia idraulica si intende quel complesso  di
attivita' amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque
pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione
del demanio idrico nonche' al  controllo  ed  alla  sorveglianza  dei
fiumi e dei torrenti al fine di  mantenere  e  migliorare  il  regime
idraulico secondo la vigente normativa di settore. 
  3. Rientrano tra le attivita' del servizio di polizia idraulica: 
  a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere  ed
interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico; 
  b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo  e  l'occupazione  dei
beni del demanio idrico; 
  c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi  ad  opere
ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua; 
  d) la verifica del rispetto  delle  concessioni  ed  autorizzazioni
assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n. 523/1904; 
  e) la verifica del rispetto delle prescrizioni  e  delle  direttive
emanate dall'Autorita' di bacino; 
  f)  l'attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sugli  interventi  di
gestione; 
  g) l'attivita' di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua
e le relative pertinenze; 
  h) la custodia degli  argini  dei  fiumi  e  dei  torrenti  la  cui
conservazione e' ritenuta rilevante  per  la  tutela  della  pubblica
incolumita'; 
  i)  la  proposta  di  interventi  di  ordinaria   e   straordinaria
manutenzione; 
  l)  la  verifica,  con  gli  enti  preposti,  dello   stato   della
vegetazione  esistente  nell'alveo  e  nelle  sponde,  al   fine   di
programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacita'  di
resistere all'onda di piena  ed  alla  sezione  idraulica  del  corso
d'acqua, il taglio e la manutenzione di  quelle  piante  che  possono
arrecare danno al regolare deflusso delle acque  ed  alla  stabilita'
delle sponde; 
  m) la rilevazione di violazioni di leggi. 
  4. L'Autorita' di bacino, entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente regolamento, provvede ad adottare,  previa  approvazione
della  Giunta  regionale,  apposite  direttive  applicative   nonche'
apposite linee guida con le quali, con  riferimento  al  servizio  di
polizia idraulica, individuare i criteri, gli indirizzi ed i principi
generali che regolano l'espletamento  della  relativa  attivita',  le
tipologie di interventi ed opere soggetti al rilascio di  concessioni
di  polizia   idraulica,   di   autorizzazioni,   di   autorizzazioni
provvisorie, di nulla osta idraulici e di pareri nonche' le procedure
per il rilascio degli stessi.  Le  medesime  linee  guida  esplicano,
altresi', le ipotesi di revoca e di decadenza.