Art. 8 
 
          Organizzazione del Servizio di polizia idraulica 
 
  1. L'Autorita' di bacino svolge l'attivita'  di  polizia  idraulica
tramite il proprio Servizio 4 - «Demanio idrico  fluviale  e  Polizia
idraulica» di cui all'Allegato A. 
  2. In fase di prima applicazione, per un  periodo  di  18  mesi,  e
comunque  fino  all'adozione  della  definitiva  organizzazione   del
servizio di polizia idraulica ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo, a tutela del prevalente interesse pubblico e al fine di non
recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attivita' di cui  al
superiore articolo 7, l'Autorita' di bacino si avvale del supporto di
tutti gli uffici regionali che, a diverso titolo, sino alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,   hanno   esercitato
competenze nel settore idrogeologico. A tal  fine  saranno  stipulati
appositi    accordi    o    convenzioni     interdipartimentali     o
interassessoriali. 
  3.  L'Autorita'  di  bacino,  per  l'espletamento  delle  superiori
funzioni, si avvale, in particolare, degli Uffici  del  Genio  civile
territorialmente competenti, nonche' dei competenti uffici periferici
del Dipartimento regionale  del-l'ambiente,  del  Comando  del  Corpo
forestale della Regione siciliana e del Dipartimento regionale  dello
sviluppo rurale e territoriale. 
  4. L'Autorita' di bacino puo', altresi', stipulare convenzioni  con
altre Amministrazioni preposte  alla  tutela,  al  controllo  e  alla
salvaguardia del territorio. 
  5. Entro il termine di cui al comma  2  del  presente  articolo  il
Segretario generale dell'Autorita' di  bacino,  previa  deliberazione
della Conferenza istituzionale  permanente,  dovra'  sottoporre  alla
Giunta  regionale  una  proposta  di  definitiva  organizzazione  del
servizio di polizia idraulica.