Art. 8 Organizzazione del Servizio di polizia idraulica 1. L'Autorita' di bacino svolge l'attivita' di polizia idraulica tramite il proprio Servizio 4 - «Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica» di cui all'Allegato A. 2. In fase di prima applicazione, per un periodo di 18 mesi, e comunque fino all'adozione della definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica ai sensi del comma 5 del presente articolo, a tutela del prevalente interesse pubblico e al fine di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attivita' di cui al superiore articolo 7, l'Autorita' di bacino si avvale del supporto di tutti gli uffici regionali che, a diverso titolo, sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno esercitato competenze nel settore idrogeologico. A tal fine saranno stipulati appositi accordi o convenzioni interdipartimentali o interassessoriali. 3. L'Autorita' di bacino, per l'espletamento delle superiori funzioni, si avvale, in particolare, degli Uffici del Genio civile territorialmente competenti, nonche' dei competenti uffici periferici del Dipartimento regionale del-l'ambiente, del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana e del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. 4. L'Autorita' di bacino puo', altresi', stipulare convenzioni con altre Amministrazioni preposte alla tutela, al controllo e alla salvaguardia del territorio. 5. Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo il Segretario generale dell'Autorita' di bacino, previa deliberazione della Conferenza istituzionale permanente, dovra' sottoporre alla Giunta regionale una proposta di definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica.