Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Nelle more della definizione delle procedure di assegnazione del personale di cui all'articolo 5 del presente regolamento e della stipula degli accordi interdipartimentali ed interassessoriali di cui all'articolo 8, al fine di non pregiudicare il regolare espletamento delle funzioni dell'Autorita' di bacino, a tutela dell'interesse pubblico generale, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, continuano a trovare applicazione le disposizioni transitorie di cui all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018. 2. Definite le attivita' di cui all'articolo 5, il Segretario generale dell'Autorita' di bacino e i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali che cedono competenze alla medesima Autorita' assicurano il tempestivo passaggio delle consegne, provvedendo al trasferimento del materiale di archivio nonche' di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti ceduti. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle relative strutture intermedie. Nel passaggio delle consegne sara' data assoluta priorita' ai procedimenti ancora in corso, per i quali dovranno essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entita' dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti nonche' ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili a garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 3. Nell'ambito del passaggio delle consegne, viene, altresi', assicurato il trasferimento dei beni mobili e delle attrezzature di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.