Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nelle more della definizione delle procedure di assegnazione del
personale di cui all'articolo 5  del  presente  regolamento  e  della
stipula degli accordi interdipartimentali ed interassessoriali di cui
all'articolo 8, al fine di non pregiudicare il regolare  espletamento
delle funzioni dell'Autorita'  di  bacino,  a  tutela  dell'interesse
pubblico generale, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni,
continuano a trovare applicazione le disposizioni transitorie di  cui
all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale di Governo con
deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018. 
  2. Definite le attivita'  di  cui  all'articolo  5,  il  Segretario
generale  dell'Autorita'  di  bacino  e  i  Dirigenti  generali   dei
Dipartimenti regionali che cedono competenze alla medesima  Autorita'
assicurano il tempestivo passaggio  delle  consegne,  provvedendo  al
trasferimento  del  materiale  di  archivio  nonche'  di   tutta   la
documentazione inerente a funzioni  e  compiti  ceduti.  A  tal  fine
possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di  competenza,  i
dirigenti preposti alle relative strutture intermedie. Nel  passaggio
delle consegne sara' data assoluta priorita' ai  procedimenti  ancora
in corso, per i quali dovranno  essere  evidenziati  dalla  struttura
cedente, nell'ambito del verbale di consegna, lo stato delle relative
pratiche ed i termini perentori in procinto  di  scadenza,  l'entita'
dell'eventuale ritardo nella  conclusione  dei  procedimenti  nonche'
ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili a  garantire  la
continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 
  3. Nell'ambito  del  passaggio  delle  consegne,  viene,  altresi',
assicurato il trasferimento dei beni mobili e delle  attrezzature  di
cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.