Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse gia' disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento della legge regionale n. 30/2008. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 5 aprile 2019 CHIAMPARINO (Omissis).