Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalla presente legge non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  regionale  in  quanto   all'attuazione   degli
interventi, delle linee guida e delle misure  di  cui  alla  presente
legge si fa fronte con le risorse gia' disciplinate  dall'ordinamento
regionale, nei limiti delle risorse stanziate a  finanziamento  della
legge regionale n. 30/2008. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 5 aprile 2019 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).