Art. 4 Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e psicologica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza. 1. La regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'assessorato regionale alla sanita', l'Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e psicologica dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza (di seguito Osservatorio), quale sistema unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza al fine di consentire il monitoraggio organico e strutturato delle informazioni di cui all'art. 2. 2. All'Osservatorio compete, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) monitoraggio ed analisi dei dati epidemiologici e di assistenza inseriti nella rete informatica di cui all'art. 3; b) analisi epidemiologica dei disturbi neuropsichici dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza e della domanda di assistenza e cura; c) attivita' informativa sul complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attivita' a cui hanno accesso le persone minori affette da problemi di salute neuropsichica; d) valutazione degli esiti del monitoraggio per fornire elementi utili alla programmazione regionale e locale; e) valutazione sullo sviluppo dei percorsi assistenziali offerti; f) elaborazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi coinvolti. 3. Le informazioni relative ai percorsi di cura in favore di pazienti cronici minorenni devono essere trasmesse ai servizi dell'eta' adulta competenti. 4. La direzione regionale sanita' e' incaricata di avviare il percorso di attuazione dell'Osservatorio, definendo con specifici provvedimenti le modalita' organizzative e di governo dei processi, anche tenendo conto delle esperienze gia' preesistenti a livello regionale come l'Osservatorio della salute mentale e l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze.