Art. 5 Composizione e funzionamento dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio e' composto da: a) l'assessora o l'assessore regionale alla sanita' o una persona sua delegata, che lo presiede; b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore epidemiologico; c) una o un dirigente dell'assessorato regionale alla sanita' o una persona sua delegata competente in materia di salute mentale dell'eta' evolutiva e dell'adolescenza; d) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali; e) una o un neuropsichiatra infantile delle Aziende sanitarie regionali; f) una psicologa o uno psicologo dell'eta' evolutiva delle Aziende sanitarie regionali; g) una o uno psichiatra delle Aziende sanitarie regionali; h) una persona specializzata in tecnica della riabilitazione delle Aziende sanitarie regionali; i) una o un pediatra di libera scelta; l) una o un rappresentante designato dalle associazioni di familiari di persone minori affette da disagio psichico che operano sul territorio regionale. 2. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta. 3. La partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 4. L'Osservatorio, previa comunicazione alla giunta regionale, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno. 5. L'Osservatorio e' convocato dall'assessora o dall'assessore regionale alla sanita' o da una persona sua delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanita'.