Art. 6 
 
         Relazione annuale e programmazione delle attivita' 
 
  1. L'Osservatorio presenta al consiglio regionale, entro  il  primo
trimestre di ogni anno, una programmazione delle attivita' per l'anno
successivo. 
  2. L'Osservatorio entro il primo trimestre di ogni  anno  presenta,
altresi', una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.