Art. 6 Relazione annuale e programmazione delle attivita' 1. L'Osservatorio presenta al consiglio regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, una programmazione delle attivita' per l'anno successivo. 2. L'Osservatorio entro il primo trimestre di ogni anno presenta, altresi', una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.