Art. 9 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per un importo massimo pari a euro 350.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si fa fronte con le risorse gia' allocate nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale, finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 9 aprile 2019 Il presidente: Sergio Chiamparino (Omissis).