Art. 2 
 
       Competenze della provincia e della Citta' metropolitana 
 
  1. La provincia o la Citta' metropolitana, sentiti gli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispone entro il 30 settembre  di
ciascun anno un piano delle attivita' e degli interventi  per  l'anno
successivo riportante le indicazioni circa: 
    a) la produzione di specie autoctone nelle zone di  ripopolamento
e nei centri pubblici di riproduzione; 
    b) la cattura di selvatici provenienti da: 
      1) aree naturali protette nazionali e regionali; 
      2) zone di ripopolamento e cattura; 
      3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli
o di equilibrio faunistico; 
    c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche  nelle
zone di protezione. 
  2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia o dalla
Citta' metropolitana e vengono effettuate dalle guardie dipendenti di
tali  enti  e/o  dal  personale  tecnico,  nonche'  dagli  ATC  e  CA
previamente  autorizzati,  con  la   collaborazione   delle   guardie
volontarie delle associazione venatorie,  agricole  e  di  protezione
ambientale, nonche' di cacciatori ed agricoltori, anche nei  tempi  e
nei luoghi in  cui  e'  vietato  l'esercizio  venatorio.  Nelle  aree
naturali protette, le catture dei selvatici presenti in  soprannumero
devono avvenire d'intesa con gli Enti gestori, secondo  le  procedure
previste dalla legge regionale n. 19/2009. 
  3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso  di  armi
con proiettili  a  narcotico  sono  effettuati  esclusivamente  dalle
guardie delle province o  della  Citta'  metropolitana  ovvero  dagli
A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla  provincia  o  dalla
Citta' metropolitana competente per territorio. Per  tali  operazioni
e' prevista la presenza di un veterinario che mettera' a disposizione
i farmaci da usare al momento dell'intervento. 
  4. La fauna selvatica proveniente dalle zone  di  ripopolamento  di
cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 5/2018, puo'  essere
immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni
anno. 
  5. Ai fini di una politica di programmazione e  di  sviluppo  della
fauna selvatica, la provincia o la Citta' metropolitana entro  il  30
novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui  ai
commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione,
di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.