Art. 2 Competenze della provincia e della Citta' metropolitana 1. La provincia o la Citta' metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attivita' e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa: a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione; b) la cattura di selvatici provenienti da: 1) aree naturali protette nazionali e regionali; 2) zone di ripopolamento e cattura; 3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico; c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione. 2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia o dalla Citta' metropolitana e vengono effettuate dalle guardie dipendenti di tali enti e/o dal personale tecnico, nonche' dagli ATC e CA previamente autorizzati, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazione venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonche' di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio. Nelle aree naturali protette, le catture dei selvatici presenti in soprannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti gestori, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 19/2009. 3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province o della Citta' metropolitana ovvero dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Citta' metropolitana competente per territorio. Per tali operazioni e' prevista la presenza di un veterinario che mettera' a disposizione i farmaci da usare al momento dell'intervento. 4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 5/2018, puo' essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. 5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia o la Citta' metropolitana entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.