Art. 4 Operazioni di preambientamento 1. La provincia o la Citta' metropolitana e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattivita' da immettere sul territorio. 2. Le voliere e i recinti per il preambientamento degli animali da immettere sul territorio devono rispettare i rapporti minimi sotto indicati: a) galliformi da 30 a 60 giorni: 0,50 mq/capo; b) galliformi oltre i 60 giorni: 1 mq/capo; c) lepre: 10 mq/capo. 3. La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. 4. A tal fine si prevede che il raggiungimento dell'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti possa avvenire anche attraverso interventi graduali tali per cui il preambientamento possa avvenire in percentuale del 20 per cento dei soggetti il primo anno, del 50 per cento il secondo anno ed il 100 per cento il terzo anno. 5. In via transitoria per i primi due anni, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e/o verificate dal tecnico faunistico incaricato dal Comitato di gestione degli ATC e CA e la documentazione deve essere fornita alla provincia ed alla Citta' metropolitana. 6. Le operazioni di preambientamento, come sopra descritte, non si configurano come allevamento, neppure temporaneo, di selvaggina ai fini di ripopolamento.