Art. 4 
 
                   Operazioni di preambientamento 
 
  1. La provincia o la Citta' metropolitana e i Comitati di  gestione
devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di
preambientamento dei soggetti nati in  cattivita'  da  immettere  sul
territorio. 
  2. Le voliere e i recinti per il preambientamento degli animali  da
immettere sul territorio devono rispettare i  rapporti  minimi  sotto
indicati: 
    a) galliformi da 30 a 60 giorni: 0,50 mq/capo; 
    b) galliformi oltre i 60 giorni: 1 mq/capo; 
    c) lepre: 10 mq/capo. 
  3. La Regione sostiene ed incentiva la creazione,  da  parte  degli
ATC  e  dei  CA,  di  strutture  recintate   di   produzione   e   di
preambientamento  della  piccola  fauna   stanziale,   al   fine   di
raggiungere, entro tre anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. 
  4. A tal fine si prevede che il raggiungimento dell'autosufficienza
faunistica  per  i  ripopolamenti  possa  avvenire  anche  attraverso
interventi graduali tali per cui il preambientamento  possa  avvenire
in percentuale del 20 per cento dei soggetti il primo  anno,  del  50
per cento il secondo anno ed il 100 per cento il terzo anno. 
  5. In via transitoria per  i  primi  due  anni,  le  operazioni  di
preambientamento possono essere dimostrate  anche  attraverso  idonea
certificazione dell'azienda produttrice e/o  verificate  dal  tecnico
faunistico incaricato dal Comitato di gestione degli ATC e  CA  e  la
documentazione deve essere fornita  alla  provincia  ed  alla  Citta'
metropolitana. 
  6. Le operazioni di preambientamento, come sopra descritte, non  si
configurano come allevamento, neppure temporaneo,  di  selvaggina  ai
fini di ripopolamento.