Art. 5 
 
                    Marcatura e obblighi sanitari 
 
  1.  Tutti  gli  esemplari  immessi  nel  territorio  devono  essere
adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati. 
  2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie  infettive  e  di
garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i  capi
provenienti  da  catture  o  allevamenti  nazionali   devono   essere
sottoposti  a  controllo  sanitario  sul  luogo  di  consegna  o   di
liberazione a cura dei servizi  veterinari  delle  Aziende  sanitarie
regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o  negano  il
nulla osta.