Art. 5 Marcatura e obblighi sanitari 1. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati. 2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture o allevamenti nazionali devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.