Art. 6 
 
Immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a  scopo  di
  ripopolamento da parte delle aziende faunistico-venatorie  (AFV)  e
  delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV). 
 
  1. Nelle AFV non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto. 
  2. Nelle AATV sono  consentiti  l'immissione  e  l'abbattimento  di
fauna  selvatica  di  allevamento,  esclusivamente   nella   stagione
venatoria. 
  3. I piani di assestamento e di  immissione  di  specie  selvatiche
nelle AFV e nelle AATV sono disciplinate  dalla  deliberazione  della
Giunta regionale n. 15-11925 dell'8 marzo 2004 e  seguenti  modifiche
ed integrazioni, purche' non in  contrasto  con  la  legge  regionale
n. 5/2018  e  fino  all'approvazione   dei   relativi   provvedimenti
attuativi.