Art. 6 Immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV). 1. Nelle AFV non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. 2. Nelle AATV sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria. 3. I piani di assestamento e di immissione di specie selvatiche nelle AFV e nelle AATV sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 dell'8 marzo 2004 e seguenti modifiche ed integrazioni, purche' non in contrasto con la legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.