Art. 7 
 
Immissioni di specie autoctone  nei  CA  e  reintroduzione  di  fauna
                              selvatica 
 
  1. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA,  anche
su proposta  delle  province,  della  Citta'  metropolitana  o  degli
organismi di gestione dei C.A., al  fine  di  ripristinare  l'habitat
delle specie, puo' autorizzare l'immissione di specie  autoctone  nei
C.A. 
  2. Per procedere alla reintroduzione  di  fauna  selvatica  occorre
apposita autorizzazione  della  Giunta  regionale  concessa,  sentito
l'ISPRA, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.