Art. 7 Immissioni di specie autoctone nei CA e reintroduzione di fauna selvatica 1. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta delle province, della Citta' metropolitana o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, puo' autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. 2. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'ISPRA, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.