Art. 8 Divieti 1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. E' vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonche' per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 31 luglio e la data di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola fauna stanziale. 3. E' sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale: a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese; b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare; c) l'allevamento, l'importazione e l'immissione del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi. 4. E' sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento. 5. E' inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sara' riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente. 6. E' vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona, di fauna allevata all'estero nonche' il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti. 7. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 5 aprile 2019 p. il Presidente Il Vicepresidente Aldo Reschigna