Art. 8 
 
                               Divieti 
 
  1. E' vietata in  tutto  il  territorio  nazionale  ogni  forma  di
uccellagione e di  cattura  di  uccelli  e  di  mammiferi  selvatici,
nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
  2. E' vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi
a gestione pubblica  sempre  preclusi  alla  caccia  nonche'  per  le
aziende faunistico-venatorie e le  aziende  agri-turistico-venatorie,
immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra  il
31 luglio e la data di chiusura dell'attivita' venatoria alla piccola
fauna stanziale. 
  3. E' sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul  territorio
regionale: 
    a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna  autoctona
piemontese; 
    b) individui appartenenti alla specie fagiano e  starna  a  quote
superiori ai 1000 metri sul livello del mare; 
    c) l'allevamento, l'importazione  e  l'immissione  del  cinghiale
(sus scrofa) e relativi ibridi. 
  4. E' sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a
scopo di ripopolamento. 
  5. E' inoltre  vietato  anche  per  gli  allevatori  autorizzati  a
qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che  non  siano
stati  dotati  di  microchip,   il   cui   numero   sara'   riportato
nell'apposito  registro   vidimato   dal   veterinario   dell'azienda
sanitaria locale competente. 
  6. E' vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona,  di
fauna allevata all'estero nonche' il commercio di esemplari  vivi  di
specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti. 
  7. E' vietata qualsiasi forma  di  ripopolamento  ai  soggetti  non
autorizzati. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
 
    Torino, 5 aprile 2019 
 
                          p. il Presidente 
                          Il Vicepresidente 
                           Aldo Reschigna