Art. 11 
 
           Disposizioni in materia di consorzi industriali 
 
  1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del  Piano
di risanamento approvato in linea tecnica dalla Giunta regionale  con
D.G.R. n. 918 del 10 settembre 2018, sono complessivamente  stanziati
Euro 2.100.000,00 per l'anno 2019, Euro 2.500.000,00 per l'anno  2020
ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, a valere sulle risorse  di  cui
alla missione 14, programma 01 del Bilancio di previsione pluriennale
2019-2021. 
  2. Per dare immediata attuazione al piano di risanamento, l'ufficio
competente provvede, entro quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  all'impegno  delle  risorse  stanziate   nel
triennio  2019/2021  ed  alla  liquidazione  dell'importo   afferente
l'esercizio 2019. 
  3. Il Rappresentante  legale  pro  tempore  del  Consorzio  per  lo
sviluppo  industriale  della  provincia  di  Potenza  e'   tenuto   a
presentare, con cadenza almeno semestrale a decorrere dall'entrata in
vigore della presente Legge,  apposita  relazione  descrittiva  dello
stato di attuazione del Piano di risanamento. 
  4. Le risorse afferenti gli esercizi finanziari 2020 e 2021 saranno
trasferite  entro  il  31  marzo  dell'anno  di  riferimento,  previa
richiesta del legale rappresentante pro tempore del consorzio per  lo
sviluppo industriale della provincia di Potenza, da produrre entro il
15 febbraio, accompagnata dalla relazione di cui al precedente comma. 
  5. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 5  novembre  2014,
n. 32 l'espressione «in misura non superiore al 50 %»  e'  sostituita
con l'espressione «in misura non superiore al 95 %».