Art. 11 Disposizioni in materia di consorzi industriali 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di risanamento approvato in linea tecnica dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 918 del 10 settembre 2018, sono complessivamente stanziati Euro 2.100.000,00 per l'anno 2019, Euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui alla missione 14, programma 01 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021. 2. Per dare immediata attuazione al piano di risanamento, l'ufficio competente provvede, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'impegno delle risorse stanziate nel triennio 2019/2021 ed alla liquidazione dell'importo afferente l'esercizio 2019. 3. Il Rappresentante legale pro tempore del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e' tenuto a presentare, con cadenza almeno semestrale a decorrere dall'entrata in vigore della presente Legge, apposita relazione descrittiva dello stato di attuazione del Piano di risanamento. 4. Le risorse afferenti gli esercizi finanziari 2020 e 2021 saranno trasferite entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa richiesta del legale rappresentante pro tempore del consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, da produrre entro il 15 febbraio, accompagnata dalla relazione di cui al precedente comma. 5. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 l'espressione «in misura non superiore al 50 %» e' sostituita con l'espressione «in misura non superiore al 95 %».