Art. 12 
 
       Soppressione dell'Autorita' di Bacino della Basilicata 
                     di cui alla L.R. n. 2/2001 
 
  1. L'Autorita' di Bacino della Basilicata, istituita con  la  legge
regionale 25 gennaio 2001, n. 2, dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' soppressa e posta in liquidazione. 
  2.  Alla  Gestione  liquidatoria  dell'Autorita'  di  Bacino  della
Basilicata  e'  affidato  il   compito   di   assicurare   l'ordinata
definizione dei rapporti attivi e passivi tra la stessa Autorita'  di
Bacino  della  Basilicata  e  l'Autorita'  di  Bacino  del  Distretto
dell'Appennino  Meridionale,   con   particolare   riferimento   alla
destinazione delle risorse strumentali  e  finanziarie  in  dotazione
all'Autorita' posta in liquidazione. 
  3. Alla Gestione liquidatoria, e' altresi' affidato il  compito  di
formulare entro  il  31  dicembre  2019  alla  Giunta  regionale  una
proposta per  l'allocazione  in  seno  all'Amministrazione  Regionale
delle funzioni sue proprie non demandate all'Autorita' di  Distretto,
ivi comprese quelle di cui all'Accordo di Programma per  la  gestione
condivisa  delle  risorse  idriche  sottoscritto   tra   le   Regioni
Basilicata e Puglia e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  in
data 30 giugno  2016  e  dalla  stessa  Regione  affidate  nel  tempo
all'Autorita' di Bacino della  Basilicata.  Nelle  more  la  Gestione
liquidatoria assicura lo svolgimento di dette funzioni. 
  4. La Gestione liquidatoria e' affidata all'attuale dirigente  gia'
Segretario Generale dell'Autorita' di  Bacino  della  Basilicata.  Il
dirigente, per il perseguimento delle  finalita'  ad  esso  affidate,
previe  intese,  si  avvale  del  supporto  e  di  risorse  umane   e
strumentali della Regione Basilicata e dell'Autorita' di  Bacino  del
Distretto dell'Appennino Meridionale, nonche' delle  professionalita'
gia' a supporto nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione
condivisa delle risorse idriche di cui al comma  3.  Il  compenso  al
dirigente cui e' affidata la gestione liquidatoria  non  puo'  essere
superiore  a  quello  riconosciuto   ai   dirigenti   della   Regione
Basilicata. 
  5. Le spese connesse alle attivita' di  cui  ai  commi  precedenti,
quantificate in un massimo di € 1.150.000,00, trovano copertura nelle
somme gia' stanziate nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2020
per il 2019, a valere sulla Missione 09 Programma 06, a favore  della
soppressa Autorita' di Bacino della Basilicata, senza ulteriori oneri
a carico della Regione. 
  6. Al termine della  Gestione  liquidatoria  di  cui  al  comma  2,
fissato  al  31  dicembre  2019,  fatta  salva  diversa  disposizione
regionale, i compiti e le funzioni di cui al comma 3 ritornano  nella
diretta gestione della Regione  Basilicata.  Le  somme  residue,  non
assegnate in attuazione di leggi nazionali  all'Autorita'  di  Bacino
del  Distretto  dell'Appennino  Meridionale,  sono  trasferite   alla
Regione Basilicata.