Art. 16 
 
             Modifiche all'art. 8 della legge regionale 
                        9 febbraio 2016, n. 3 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 febbraio 2016, n.
3, le parole «con decorrenza dall'anno 2016»  sono  sostituite  dalle
parole «con decorrenza dall'anno 2015». 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 si
fara' fronte con l'incremento di €  480.000,00  delle  disponibilita'
attestate sulla Missione 12 Programma  07  del  bilancio  pluriennale
regionale 2019-2021 per l'esercizio 2019.