Art. 16 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, le parole «con decorrenza dall'anno 2016» sono sostituite dalle parole «con decorrenza dall'anno 2015». 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 si fara' fronte con l'incremento di € 480.000,00 delle disponibilita' attestate sulla Missione 12 Programma 07 del bilancio pluriennale regionale 2019-2021 per l'esercizio 2019.