Art. 2 
 
                          Limiti di impegno 
 
  1. I  limiti  di  impegno  disposti  dalla  legislazione  regionale
vigente per interventi  in  materia  di  investimenti  pubblici  sono
quantificati per il triennio 2019-2021, unitamente alla decorrenza ed
all'anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.