Art. 4 
 
                      Norme in materia di spesa 
 
  1.  Per  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela
dell'unita' economica  fissati  per  le  regioni  dalla  legislazione
nazionale,  la   Giunta   regionale   e'   autorizzata,   nel   corso
dell'esercizio  2019,  a  rideterminare  il  livello  degli   impegni
autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti
nella medesima legislazione. 
  2. E' vietata la sottoscrizione di contratti e di  convenzioni  che
non presentino la copertura finanziaria a carico del  bilancio  della
Regione. Ad ogni contratto sottoscritto  e'  allegata  una  nota  del
competente ufficio regionale attestante la copertura a  bilancio  dei
relativi oneri per le annualita' ivi previste.  La  violazione  della
presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.