Art. 4 Norme in materia di spesa 1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unita' economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale e' autorizzata, nel corso dell'esercizio 2019, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione. 2. E' vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto e' allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualita' ivi previste. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.