Art. 7 
 
         Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche 
 
  1. Per la tutela e la garanzia del  mantenimento  delle  condizioni
ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per
dare seguito all'implementazione  di  politiche  tese  allo  sviluppo
sostenibile nonche' per il completamento  delle  opere  afferenti  le
reti di distribuzione,  e'  riconosciuto  ai  Comuni  macrofornitori,
individuati ai sensi della D.G.R. n. 459 del 10 aprile 2015, per  gli
esercizi 2019 e 2020, un contributo di compensazione ambientale  pari
a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa
in rete eccedente il fabbisogno comunale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e',  altresi',  destinato  il
20% di quanto di  spettanza  di  ciascun  comune  macrofornitore,  in
favore dei comuni confinanti nei cui territori ricadano in tutto o in
parte le aree di salvaguardia delle sorgenti. 
  3. Agli oneri rivenienti dai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
quantificati nella misura complessiva di euro  2.600.000,00,  di  cui
euro 1.300.000,00 per  l'esercizio  2019  ed  euro  1.300.000,00  per
l'esercizio 2020, si provvede mediante gli stanziamenti del  bilancio
pluriennale 2019-2021, a valere sulla Missione 09 programma 04.