Art. 7 Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche 1. Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonche' per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, e' riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della D.G.R. n. 459 del 10 aprile 2015, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e', altresi', destinato il 20% di quanto di spettanza di ciascun comune macrofornitore, in favore dei comuni confinanti nei cui territori ricadano in tutto o in parte le aree di salvaguardia delle sorgenti. 3. Agli oneri rivenienti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati nella misura complessiva di euro 2.600.000,00, di cui euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2019 ed euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2020, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019-2021, a valere sulla Missione 09 programma 04.