Art. 9 
 
Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunita' Montane 
 
  1. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 17 della legge  regionale
30 giugno 2017, n. 18 e' differito al 30 settembre 2019. 
  2. Alla copertura finanziaria degli  oneri  di  cui  al  precedente
comma, quantificati complessivamente in euro 80.000,00,  si  provvede
mediante  gli  stanziamenti  iscritti,  per  l'esercizio  2019,  alla
Missione 18 Programma 01.