Art. 9 Proroga delle gestioni liquidatorie delle soppresse Comunita' Montane 1. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 e' differito al 30 settembre 2019. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma, quantificati complessivamente in euro 80.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, per l'esercizio 2019, alla Missione 18 Programma 01.