Art. 4 
 
                          Fondi di riserva 
 
  1. Ai sensi degli articoli 48  e  49  del  decreto  legislativo  n.
118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 «Fondo di  riserva»
della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti: 
    a) il fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie,  con  uno
stanziamento, in termini di competenza, pari ad euro  200.000,00  per
l'anno 2019, euro 200.000,00 per l'anno 2020 ed euro  200.000,00  per
l'anno 2021; 
    b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di  cassa,  con  uno
stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2019.