Art. 4 Fondi di riserva 1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti: a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019, euro 200.000,00 per l'anno 2020 ed euro 200.000,00 per l'anno 2021; b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2019.