(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 18 febbraio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non ha promosso questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale Nessuna richiesta di referendum e' stata presenta Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge statutaria: Art. 1 Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata 1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata, e' cosi' modificato: «2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilita', di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui e' espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verra' attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali.».