(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Basilicata  n.  8
                        del 18 febbraio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
 
      non ha promosso questione di legittimita' costituzionale 
                  dinanzi alla Corte costituzionale 
 
          Nessuna richiesta di referendum e' stata presenta 
 
             Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione 
      del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge statutaria: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 
       17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 25  della  legge  statutaria  regionale  17
novembre 2016 n.  1,  statuto  della  Regione  Basilicata,  e'  cosi'
modificato: 
    «2. La legge disciplina i  criteri  per  la  presentazione  delle
candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi  di
governabilita', di piena rappresentanza democratica e di tutela della
minoranza, alla rappresentanza dei territori  e  alla  rappresentanza
dei due generi. I consiglieri sono eletti a  suffragio  universale  e
diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge  elettorale
prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui e'
espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verra'
attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali.».