Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  La  presente  legge  si  applica  alle   «strutture   ricettive
esistenti», intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  aventi  destinazione
ricettiva alberghiera e  sui  quali  sia  stato  apposto  il  vincolo
alberghiero ai sensi della legge  regionale  9  aprile  1990,  n.  28
(Disciplina del vincolo di destinazione delle  aziende  ricettive  in
Emilia-Romagna) o  sussista  un  vincolo  di  destinazione  ricettiva
alberghiera  derivante  dalla  strumentazione  urbanistica  comunale,
fatto salvo quanto previsto all'art. 10. A tal fine non rileva se nei
predetti  immobili  l'attivita'  ricettiva  alberghiera  e'  avviata,
sospesa o cessata.