Art. 9 Recepimento da parte dei comuni e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, del cambio di destinazione d'uso limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative ad uso residenziale, nei limiti di cui alla presente legge, e relativa possibilita' di frazionamento, funzionali all'acquisizione della qualifica di condhotel, i comuni attuano le presenti disposizioni attraverso specifica delibera di consiglio comunale a valenza di atto ricognitorio per l'applicazione di normativa sovraordinata. In tal caso trova applicazione l'art. 19, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 24 del 2017. Dalla data di efficacia della medesima delibera di consiglio comunale non trovano applicazione le disposizioni contenute in norme o piani comunali che ostano alla realizzazione dei condhotel in conformita' alla presente legge e secondo quanto deliberato dal consiglio comunale. 2. L'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare le specificita' e caratteristiche tipiche dell'ospitalita' turistica del territorio, puo' introdurre specifiche disposizioni pianificatorie concernenti la realizzazione dei condhotel, attraverso il seguente procedimento di variante semplificata: a) adozione della proposta di variante da parte della giunta comunale; b) presentazione delle osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; c) espressione del parere del comitato urbanistico di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2017 in merito alla sostenibilita' ambientale e territoriale della variante, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni di cui sopra. Trascorso tale termine si considera acquisita la valutazione positiva; d) decisione delle osservazioni ed approvazione della variante da parte del consiglio comunale. 3. La variante di cui al comma 2 deve assicurare una adeguata proporzione fra unita' abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettivita' alberghiera e puo' essere relativa all'intero territorio comunale o ad aree omogenee dello stesso. L'Amministrazione comunale con la variante puo' inoltre: a) individuare i contesti unitari di cui all'art. 3, comma 2; b) definire requisiti di maggiore qualita' del servizio e della struttura, per aree del territorio comunale da sottoporre a particolare tutela. 4. L'efficacia della variante si perfeziona alla data di pubblicazione dell'avvenuta approvazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 5. La variante di cui ai commi 2, 3 e 4 puo' comportare modifiche all'insieme degli strumenti urbanistici comunali interessati.