Art. 2 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
provincia 27 dicembre 2016, n. 35, sono  inseriti  i  seguenti  commi
3-bis e 3-ter: 
    «3-bis. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  un/una  dipendente
provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro nella  misura  di
0,75 equivalenti a tempo pieno, con  corrispondente  adeguamento  dei
contingenti di cui al comma 3; 
    3-ter. A decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  sei  dipendenti  del
Demanio provinciale, che corrispondono a 5,115  equivalenti  a  tempo
pieno,  passano  al  Centro  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
amministrative di cui all'art. 7. I dipendenti che,  al  momento  del
passaggio, hanno gia' un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
vengono  assunti  a  tempo  indeterminato  dal  Centro  senza   dover
partecipare  ad  ulteriori  concorsi  o   selezioni   di   personale,
mantenendo le condizioni dell'originario contratto.»