Art. 10 
 
                         Indagine di mercato 
 
  1. Le stazioni appaltanti, quando procedono  mediante  indagine  di
mercato, individuano nella determina  a  contrarre  il  numero  degli
operatori da consultare, nel  rispetto  dei  limiti  minimi  previsti
dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016. 
  2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga  un  numero  di
manifestazioni  superiore  a  quello  indicato  nella   determina   a
contrarre,  possono  ridurre  il  numero  degli  operatori   mediante
sorteggio. 
  3. Le stazioni  appaltanti  utilizzano  il  Sistema  telematico  di
acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare  l'indagine  di
mercato e, in caso  di  previsione  di  sorteggio,  nell'avviso  sono
espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalita' per
rendere noti la data e il luogo di  effettuazione  dello  stesso.  Il
sorteggio  avviene  con  procedura  informatizzata  avvalendosi   del
medesimo  sistema  START,  adottando   gli   opportuni   accorgimenti
affinche' i nominativi  degli  operatori  economici  selezionati  non
vengano resi noti, ne' siano accessibili  prima  della  scadenza  del
termine di presentazione delle offerte. L'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento contiene anche  l'indicazione  dei  soggetti
invitati. 
  4.  In  considerazione  dell'interesse   meramente   locale   degli
interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare  la
partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale  e
operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al  50
per cento e in tal  caso  la  procedura  informatizzata  assicura  la
presenza delle  suddette  imprese  fra  gli  operatori  economici  da
consultare.