Art. 10 Indagine di mercato 1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016. 2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio. 3. Le stazioni appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l'indagine di mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell'avviso sono espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalita' per rendere noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinche' i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, ne' siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 4. In considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare.