Art. 16 
 
             Disposizioni transitorie relative alla fase 
              di sperimentazione del DURC di congruita' 
 
  1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui  all'art.  3,
sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di
congruita'  di  cui  allo  stesso  art.   3,   i   relativi   aspetti
organizzativi e le modalita' per la determinazione del  compenso  del
tutor.