Art. 16 Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruita' 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruita' di cui allo stesso art. 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalita' per la determinazione del compenso del tutor.