Art. 9 Elenchi degli operatori economici 1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalita' di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50/2016, evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualita', con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della disciplina delle modalita' di costituzione e gestione degli elenchi, in conformita' con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, definisce, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare, rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.