Art. 9 
 
                  Elenchi degli operatori economici 
 
  1. Al fine di  supportare  le  stazioni  appaltanti  che  intendono
dotarsi di elenchi, la  Giunta  regionale,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le  associazioni
di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali,
approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina
delle modalita'  di  costituzione,  gestione  e  aggiornamento  degli
elenchi  degli  operatori  economici  da  consultare,  distinti   per
categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di  cui  agli
articoli 30, commi 1, 34 e 42 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
evidenziando il possesso da parte  degli  operatori  economici  delle
certificazioni di qualita',  con  particolare  riferimento  a  quelle
inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei
lavoratori. 
  2. Lo schema di regolamento di cui al comma  1,  nell'ambito  della
disciplina delle modalita' di costituzione e gestione degli  elenchi,
in conformita' con le disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.
50/2016, definisce, i criteri per l'individuazione degli operatori da
invitare, rispetto del principio di rotazione degli  inviti  e  degli
affidamenti e in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilita'  di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.