Art. 4 
 
     Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario. 
           Inserimento dell'art. 6-bis nella l.r. 75/2018 
 
  1. Dopo l'art. 6 della l.r. 75/2018 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis  (Autorizzazione  all'indebitamento  per  il  settore
sanitario) - 1. Nel triennio 2019-2021 e' autorizzata la  contrazione
di mutui e/o l'emissione di  prestiti  obbligazionari  per  l'importo
complessivo di euro  150.000.000,00,  nel  rispetto  della  normativa
statale vigente. 
    2. L'importo complessivo delle erogazioni  relative  ai  mutui  e
delle emissioni dei prestiti di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
superiore ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2019, ad euro 50.000.000,00
nell'anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2021. 
    3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono  da  estinguersi
in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
    4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso  diretto
alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI. 
    5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al  comma  3,  relativi
agli esercizi 2020 e 2021, nonche'  l'eventuale  maggiorazione  della
rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di
tasso o agli  eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,
trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50
«Debito Pubblico». 
    6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2021, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».