Art. 4 Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell'art. 6-bis nella l.r. 75/2018 1. Dopo l'art. 6 della l.r. 75/2018 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario) - 1. Nel triennio 2019-2021 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non puo' essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2021. 3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito Pubblico». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».