Art. 10 Stipulazione del contratto. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2004 l. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, le parole: «dal versamento dell'importo di cui al comma 1» sono soppresse. 3. Il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, e' sostituito dal seguente: «6. Su richiesta dell'aggiudicatario lo stesso puo' essere autorizzato, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorita' competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori.».