Art. 10 
 
          Stipulazione del contratto. Modifiche all'art. 28 
                  della legge regionale n. 77/2004 
 
  l. Al comma 1 dell'art. 28 della legge  regionale  n.  77/2004,  la
parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 
  2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge  regionale  n.  77/2004,  le
parole:  «dal  versamento  dell'importo  di  cui  al  comma  1»  sono
soppresse. 
  3. Il comma 6 dell'art. 28 della legge  regionale  n.  77/2004,  e'
sostituito dal seguente: 
  «6.  Su  richiesta  dell'aggiudicatario  lo  stesso   puo'   essere
autorizzato, nelle more della stipula  del  contratto,  a  presentare
alle autorita' competenti le istanze,  segnalazioni  o  comunicazioni
necessarie per la realizzazione dei lavori.».