Art. 4 Amministrazione diretta. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 77/2004 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 77/2004, e' sostituito dal seguente: «2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone: a) la costituzione da parte della regione di proprieta' superficiaria per venti anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l'emergenza abitativa; la cessione e' gratuita e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di ristrutturazione sono a carico del comune; b) la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo II;».