Art. 4 
 
           Amministrazione diretta. Modifiche all'art. 17 
                  della legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge  regionale  n.  77/2004,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili  e
non sia concretamente prospettabile la destinazione  ad  un  pubblico
servizio o pubblica funzione, si dispone: 
    a)  la  costituzione  da  parte  della  regione   di   proprieta'
superficiaria per venti anni a  favore  del  comune  interessato,  su
richiesta motivata per contrastare l'emergenza abitativa; la cessione
e' gratuita e gli oneri di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
nonche' di ristrutturazione sono a carico del comune; 
    b) la alienazione del bene con le  procedure  di  cui  al  titolo
II;».