Art. 5 
Valorizzazione beni ad opera del terzo settore. Inserimento del  Capo
  VI e dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 77/2004. 
  1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 77/2004, e' inserito  il
seguente Capo VI composto dal seguente art. 18-bis: 
  «Capo VI (Valorizzazione beni ad opera  del  terzo  settore).  Art.
18-bis (Valorizzazione dei beni pubblici ad  opera  di  soggetti  del
terzo settore). - 1. I beni regionali  del  demanio,  del  patrimonio
indisponibile e di quello disponibile, individuati con  deliberazione
della giunta regionale ai  fini  di  valorizzazione,  possono  essere
utilizzati,  a  richiesta,  dai  soggetti  del  terzo   settore   con
applicazione  delle  condizioni  piu'  favorevoli   stabilite   dalla
normativa di settore, con particolare riferimento agli articoli 70  e
71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice  del  terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b)  della  legge  6
giugno 2016, n. 106) e della legge regionale 31 ottobre 2018,  n.  58
(Norme per la cooperazione sociale  in  Toscana),  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, imparzialita' e parita' di trattamento. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  sono  posti  a   carico   del
concessionario  o  del  conduttore  gli  oneri  per  la  manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie. 
  3. Per i  lavori  necessari  per  rendere  e  mantenere  l'immobile
agibile e fruibile, la regione  promuove  forme  di  autorecupero  ad
opera dei concessionari e dei conduttori  individuati  ai  sensi  del
presente articolo. 
  4.  La  regione  promuove,  anche  mediante  appositi  accordi  tra
amministrazioni, l'utilizzo per finalita' di  pubblico  interesse  di
immobili degli enti locali, nell'ambito  degli  ordinamenti  di  tali
enti, da parte di soggetti del terzo settore,  anche  sulla  base  di
proposte presentate dagli stessi soggetti. 
  5. Gli  enti  locali  possono  procedere  all'affidamento  di  beni
pubblici  a  soggetti  del  terzo  settore  in  base  ai   rispettivi
ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo. 
  6. La regione promuove l'affidamento di beni  pubblici  degli  enti
locali a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti
ed alle disposizioni del presente articolo.».