Art. 6 Elenchi delle alienazioni immobiliari. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 77/2004 1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La regione, su richiesta ed anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, promuove la valorizzazione degli immobili: a) degli enti strumentali e delle societa' interamente possedute; b) degli enti del sistema sanitario regionale; c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi; d) di altri enti pubblici.». 2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004, e' aggiunto il seguente: «5-ter. La valorizzazione di cui al comma 5-bis osserva le modalita' previste dalla presente legge e dalle normative di settore, compresa, ove occorrano varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).».