Art. 6 
 
Elenchi delle alienazioni immobiliari. Modifiche  all'art.  20  della
                     legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale  n.  77/2004,
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. La  regione,  su  richiesta  ed  anche  in  attuazione  dei
rispettivi piani di alienazione,  promuove  la  valorizzazione  degli
immobili: 
    a) degli enti strumentali e delle societa' interamente possedute; 
    b) degli enti del sistema sanitario regionale; 
    c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi; 
    d) di altri enti pubblici.». 
  2. Dopo il comma  5-bis  dell'art.  20  della  legge  regionale  n.
77/2004, e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter.  La  valorizzazione  di  cui  al  comma  5-bis  osserva  le
modalita' previste dalla presente legge e dalle normative di settore,
compresa, ove occorrano varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n.
8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di
immobili pubblici in attuazione  dell'art.  27  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  "Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).».