Art. 7 
 
                Stima dei beni. Modifiche all'art. 21 
                  della legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge  regionale  n.  77/2004,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  La  stima  dei  beni  e'  effettuata  dal  settore   regionale
competente in materia di patrimonio. Nel caso  di  impossibilita'  di
procedere alla stima da parte del settore competente, la  stima  puo'
essere effettuata: 
    a) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche
mediante  la  convalida  di  una  perizia  effettuata   da   soggetti
abilitati; 
    b) tramite perizia giurata  redatta  da  professionista  iscritto
all'albo  dei  consulenti  tecnici  presso  il  tribunale  nella  cui
circoscrizione  si  trovano  i  beni,  individuato  col  metodo   del
sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge  regionale  n.  77/2004,  e'
abrogato.