Art. 7 Stima dei beni. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 77/2004 1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2004, e' sostituito dal seguente: «2. La stima dei beni e' effettuata dal settore regionale competente in materia di patrimonio. Nel caso di impossibilita' di procedere alla stima da parte del settore competente, la stima puo' essere effettuata: a) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati; b) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.». 2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2004, e' abrogato.