Art. 2 Esercizio dell'attivita' venatoria 1. L'esercizio venatorio puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona delle Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla legge regionale n. 5/2018 nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata.