Art. 2 
 
                 Esercizio dell'attivita' venatoria 
 
  1. L'esercizio venatorio puo' essere praticato in via esclusiva  in
una delle seguenti forme: 
    a) vagante in zona delle Alpi; 
    b) da appostamento fisso; 
    c)  nell'insieme  delle  altre  forme  di   attivita'   venatoria
consentite dalla legge regionale n. 5/2018 nel  rimanente  territorio
destinato all'attivita' venatoria programmata.