Art. 3 
 
               Durata, scelta e modifica dell'opzione 
                   sulla forma di caccia prescelta 
 
  1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in  via  esclusiva  ha
durata indeterminata. 
  2. Dopo aver conseguito  l'abilitazione  venatoria  e  prima  della
presentazione della richiesta di  ammissione  ad  un  ATC  o  CA,  il
cacciatore deve effettuare presso la provincia o citta' metropolitana
di residenza, l'opzione  sulla  forma  di  caccia  prescelta  in  via
esclusiva che intende praticare,  tra  quelle  indicate  all'articolo
precedente. 
  3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta puo' essere modificata
previa comunicazione, da parte del cacciatore alla provincia o citta'
metropolitana di residenza, entro la data del 31 gennaio  di  ciascun
anno con validita' a far data dall'inizio  della  stagione  venatoria
successiva. 
  4. L'opzione sulla  forma  di  caccia  prescelta  non  puo'  essere
modificata nel corso della stagione venatoria se non per  i  seguenti
motivi: 
    a) ragioni di salute, comprovate da  certificato  rilasciato  dal
medico legale; 
    b) trasferimento della residenza  anagrafica  del  cacciatore  da
comune compreso nella zona faunistica di  pianura  a  comune  incluso
nella zona faunistica delle  Alpi,  fatto  salvo  il  possesso  della
relativa abilitazione, o viceversa. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
    Torino, 29 aprile 2019 
 
                             CHIAMPARINO