Art. 3 Durata, scelta e modifica dell'opzione sulla forma di caccia prescelta 1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha durata indeterminata. 2. Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve effettuare presso la provincia o citta' metropolitana di residenza, l'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva che intende praticare, tra quelle indicate all'articolo precedente. 3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta puo' essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore alla provincia o citta' metropolitana di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validita' a far data dall'inizio della stagione venatoria successiva. 4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta non puo' essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi: a) ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato dal medico legale; b) trasferimento della residenza anagrafica del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 29 aprile 2019 CHIAMPARINO