Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018) per la realizzazione da parte dei comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprieta' privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti. (Omissis) Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. Art. 2. Interventi finanziabili 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici o manufatti di proprieta' privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. Art. 3. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' inviata dall'1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito istituzionale della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, e' corredata da: a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con il quadro economico e il cronoprogramma, anche finanziario, relativo alle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento; b) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento; c) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune; d) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare); e) indicazione relativa all'inserimento o meno dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.) con l'indicazione del codice identificativo (ID_Unita') assegnato nel certificato di mappatura; f) copia dell'ordinanza contingibile e urgente e del verbale di sopralluogo attestante l'inottemperanza alla stessa. 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, lettera d) e' condizione necessaria per l'accesso al contributo. Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a trenta giorni. 2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Comune richiedente. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo: a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); b) le spese tecniche; c) gli oneri per la sicurezza; d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente. 2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 3. Non sono ammissibili le spese di incapsulamento ne' quelle inerenti l'eventuale sostituzione del materiale rimosso. Art. 6. Importo del contributo 1. Il contributo e' concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Art. 7. Concessione del contributo 1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 2. L'istruttoria delle domande di contributo e' svolta secondo l'ordine cronologico di invio delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante l'invio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente. 3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6 il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa. 4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. 5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e' finanziata a condizione che il Comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, anche con riferimento alla realizzazione di un solo lotto funzionale, nell'ipotesi in cui l'intervento sia articolato in piu' lotti. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformita' a quanto previsto all'art. 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Art. 9. Rendicontazione 1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il Comune beneficiario rendiconta la spesa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attivita' 1. Qualora il Comune recuperi anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente regolamento, ne da' immediata comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, affinche' stabilisca le modalita' di rimborso. Art. 11. Modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti. Art. 12. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, al 15 ottobre 2019. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e n. 14/2002. Art. 14. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis) Visto, il Presidente: Fedriga