Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n.  45  (Legge  di
  stabilita' 2018) per la  realizzazione  da  parte  dei  comuni,  di
  interventi sostitutivi  di  rimozione  dell'amianto  da  edifici  o
  manufatti di proprieta' privata,  nel  caso  di  inottemperanza  di
  ordinanze contingibili e urgenti. 
    (Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  30  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),  definisce  i
criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei  contributi
di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28  dicembre  2017,
n.  45  (Legge  di  stabilita'  2018),  nonche'   le   modalita'   di
rendicontazione della spesa. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
comuni contributi per la realizzazione degli  interventi  sostitutivi
di rimozione e smaltimento dell'amianto da  edifici  o  manufatti  di
proprieta'  privata,  nel  caso   di   inottemperanza   all'ordinanza
contingibile  e  urgente  emessa  dal  sindaco  nei   confronti   dei
proprietari degli edifici e dei manufatti interessati. 
    2.  Gli  interventi  di  cui   al   comma   1   sono   realizzati
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
contributo. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo  e'  inviata  dall'1  gennaio  al  15
ottobre di ogni anno, tramite  posta  elettronica  certificata,  alla
Direzione centrale competente in materia di ambiente  utilizzando  il
modello di cui all'allegato A al presente regolamento  e  disponibile
sul sito istituzionale della Regione. 
    2. La  domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  Comune  o  da  altro  soggetto  autorizzato,  e'
corredata da: 
      a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare  con  il
quadro economico e il  cronoprogramma,  anche  finanziario,  relativo
alle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento; 
      b)   dichiarazione    attestante    la    sussistenza    ovvero
l'insussistenza di altri contributi  pubblici  per  la  realizzazione
dell'intervento; 
      c)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA  costituisce  o   non
costituisce un costo per il Comune; 
      d) dichiarazione attestante l'osservanza degli  adempimenti  di
cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge  regionale  20
ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare); 
      e) indicazione relativa all'inserimento o meno dell'edificio  o
del  manufatto  oggetto  dell'intervento  nell'applicativo   Archivio
regionale   amianto   (A.R.Am.)   con   l'indicazione   del    codice
identificativo (ID_Unita') assegnato nel certificato di mappatura; 
      f) copia dell'ordinanza contingibile e urgente e del verbale di
sopralluogo attestante l'inottemperanza alla stessa. 
    3. Ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, lettera d)
e' condizione necessaria per l'accesso al contributo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti  inquinati
verifica la sussistenza dei presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda
e richiede le eventuali integrazioni fissando, per  l'incombente,  un
termine non superiore a trenta giorni. 
    2. Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  contributo  sia  ritenuta
inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del  comma  1  non
siano pervenute  entro  il  termine  indicato,  il  responsabile  del
procedimento   dispone   l'archiviazione   della   stessa,    dandone
comunicazione al Comune richiedente. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo: 
      a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e  smaltimento
dei materiali contenenti amianto, ivi comprese  le  spese  necessarie
per le analisi di laboratorio e i costi per la redazione del piano di
lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro); 
      b) le spese tecniche; 
      c) gli oneri per la sicurezza; 
      d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente. 
    2. Ai fini dell'ammissibilita'  a  contributo,  le  spese  devono
essere sostenute successivamente alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
    3. Non sono ammissibili le spese  di  incapsulamento  ne'  quelle
inerenti l'eventuale sostituzione del materiale rimosso. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Importo del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso nel limite delle risorse finanziarie
disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa  riconosciuta
ammissibile. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di  cui
all'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle
risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale  per  l'anno  di
riferimento. 
    2. L'istruttoria delle domande di contributo  e'  svolta  secondo
l'ordine cronologico di invio delle domande, come  certificato  dalla
marcatura temporale del messaggio di  posta  elettronica  certificata
attestante l'invio alla Direzione centrale competente in  materia  di
ambiente. 
    3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai  sensi  degli
articoli 5  e  6  il  contributo  e'  concesso  a  fronte  del  costo
complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa. 
    4. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro sessanta giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di
contributo. 
    5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e'  finanziata  a
condizione che il Comune richiedente presenti, a pena  di  decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione della  spesa  eccedente,  anche  con  riferimento  alla
realizzazione di  un  solo  lotto  funzionale,  nell'ipotesi  in  cui
l'intervento sia articolato in piu' lotti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' erogato, su richiesta  del  beneficiario,  in
base alla progressione della spesa, in  relazione  alle  obbligazioni
giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del
Comune in conformita' a  quanto  previsto  all'art.  57  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
 
                               Art. 9. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Entro il  termine  fissato  nel  decreto  di  concessione  del
contributo, il Comune  beneficiario  rendiconta  la  spesa  ai  sensi
dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Recupero della spesa sostenuta 
                per la realizzazione delle attivita' 
 
    1. Qualora  il  Comune  recuperi  anche  parzialmente,  la  spesa
sostenuta  per  la  realizzazione  degli  interventi  finanziati  dal
presente regolamento, ne da' immediata comunicazione  alla  Direzione
centrale competente in materia di ambiente, affinche'  stabilisca  le
modalita' di rimborso. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             Modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo  di  cui  all'allegato  A  si  provvede  con  decreto  del
direttore del servizio competente in materia di rifiuti. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, le domande di  contributo  sono
presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore  del  presente
regolamento, al 15 ottobre 2019. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione  le  disposizioni   della   legge
regionale n. 7/2000 e n. 14/2002. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
    (Omissis) 
Visto, il Presidente: Fedriga