Allegato Regolamento di cui all'art. 3, comma 24 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) recante criteri e modalita' per la concessione alle imprese agricole dei contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidita'. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3, commi da 22 a 25, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidita'. Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dai regolamenti «de minimis» n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed applicabili alle attivita' individuate all'art. 4, per quanto di spettanza. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica; b) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro; c) piccola impresa: un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; d) media impresa: un'impresa che occupa meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; e) impresa unica: l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonche' le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o piu' altre imprese: 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; f) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; g) prodotti non agricoli: prodotti non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli; h) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti agricoli, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; i) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto, eccezion fatta per le attivita' necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita, compresa, per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione, effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale; l) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo o non agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali e' considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo; m) confidi: soggetti che esercitano l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, iscritti alternativamente nell'elenco tenuto dall'organismo previsto dall'art. 112-bis del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni o nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; n) commissioni di garanzia: costi sostenuti dall'impresa per l'ottenimento del servizio di garanzia fornito dai Confidi e dall'ISMEA a fronte di un finanziamento bancario acceso dall'impresa; o) consolidamento debiti: finanziamento che realizza l'estinzione dei debiti in corso ricontrattandoli con tempistiche e modalita' di ammortamento piu' agevoli per il contraente; p) smobilizzo crediti: finanziamento attraverso il quale la banca anticipa all'impresa, prima dell'effettiva disponibilita' e scadenza, il valore dei crediti commerciali vantati dall'impresa stessa nei confronti dei propri clienti; q) capitale circolante: ammontare delle risorse impiegate dall'impresa per sostenere il proprio ciclo operativo. r) lettera di garanzia: documento con il quale il concedente la garanzia comunica all'impresa finanziata ed alla banca finanziatrice il tipo di garanzia, l'importo, la durata, la forma tecnica, la percentuale di garanzia e le altre condizioni concordate con l'impresa. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. I contributi sono concessi alle imprese agricole che: a) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese; b) conducono in regione una unita' tecnico-economica per le attivita' di produzione o di trasformazione di prodotti agricoli. 2. I contributi sono altresi' concessi alle imprese di cui al comma 1 per le attivita' di commercializzazione in Regione. 3. I contributi sono anche concessi alle imprese organizzate in forma di societa' cooperativa agricola che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 e che svolgono la sola attivita' di commercializzazione. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alla contribuzione le commissioni di garanzia, comprensive di spese di istruttoria ed al netto dell'IVA e di eventuali quote sociali o associative, a fronte di finanziamenti connessi alle attivita' di cui all'art. 4 e finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidita', consistenti: a) nella realizzazione di progetti di investimento; b) in operazioni volte a sostenere la liquidita' aziendale, quali il consolidamento dei debiti, lo smobilizzo dei crediti, il capitale circolante e ad altre forme di utilizzo, con durata inferiore a diciotto mesi. 2. Nel caso di finanziamenti connessi anche ad attivita' diverse da quelle di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o non agricoli o ad attivita' realizzate anche da unita' tecnico economiche situate al di fuori del territorio regionale, le commissioni di garanzia sono ammissibili per una quota pari a quella del fatturato dell'impresa riferibile esclusivamente alle attivita' di cui all'art. 4 rispetto al fatturato globale dell'impresa. 3. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il fatturato preso in considerazione e' quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso. Art. 6. Intensita' del contributo 1. L'intensita' del contributo e' pari al 100% delle spese ammissibili nel rispetto dei massimali degli aiuti concedibili ad un'impresa unica stabiliti dai regolamenti de minimis previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Art. 7. Modalita' di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilita', via pec alla direzione centrale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione, entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento a fronte del quale e' sostenuto il costo della commissione per il rilascio della garanzia. 2. Le domande, presentate secondo i modelli messi a disposizione dalla direzione sul proprio sito istituzionale e approvati con decreto del direttore del servizio competente, contengono i dati del richiedente e i dati aziendali relativi alle attivita' dell'impresa e hanno allegati: a) copia del contratto di concessione della garanzia o copia della lettera di garanzia, con esplicitati il tipo di garanzia fornita, la sua durata e le commissioni applicate per la stessa; b) fattura relativa al pagamento delle commissioni di garanzia comprensiva delle spese di istruttoria e debitamente quietanzata o altro documento contabile equipollente; c) copia del contratto di finanziamento per il quale e' stata rilasciata la garanzia o dichiarazione della banca erogatrice contenenti l'importo e la durata del finanziamento, la quota parte del finanziamento garantito, le finalita' di utilizzo del ricavato del finanziamento e la connessione del finanziamento alle attivita' di cui all'art. 4; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; e) dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento; f) richiesta modalita' di pagamento. Art. 8. Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Le domande di contributo sono istruite dalla direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e a quantificare l'entita' del contributo concedibile ed il suo riferimento al pertinente regolamento «de minimis». 4. A conclusione dell'esito positivo dell'istruttoria, la direzione emette il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande, sulla base della disponibilita' delle risorse finanziarie. 5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 4 contiene l'esplicito riferimento ai pertinenti regolamenti de minimis ai sensi dei quali il contributo e' concesso. 6. Nel caso di finanziamenti connessi ad attivita' riferibili indistintamente a diversi regolamenti de minimis, il riferimento ai regolamenti avviene per quote pari a quelle del fatturato dell'impresa riferibili esclusivamente alle attivita' di competenza dei regolamenti medesimi. 7. Ai fini della determinazione delle quote di cui al comma 6, il fatturato preso in considerazione e' quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso. Art. 9. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare alla direzione l'eventuale estinzione anticipata della garanzia nel caso in cui cio' determini il rimborso, anche parziale, delle commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del finanziamento, per consentire il ricalcolo del contributo ed il recupero proporzionale di quanto liquidato. 2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 e l'accertamento, a seguito dei controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, dell'estinzione anticipata della garanzia, determinano la revoca del provvedimento di concessione del contributo e il suo recupero totale, secondo quanto disposto dall'art. 49 della medesima legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Divieto di cumulo dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti de minimis concessi in relazione alle stesse spese ammissibili. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga