Allegato 
 
Regolamento di cui all'art. 3,  comma  24  della  legge  regionale  6
  novembre 2018, n.  25  (Disposizioni  finanziarie  intersettoriali)
  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  alle  imprese
  agricole dei contributi in conto capitale  per  l'abbattimento  del
  costo  delle  commissioni  dovute  sulle  garanzie  rilasciate  dai
  Confidi  o  dall'Istituto  di  servizi  per  il  mercato   agricolo
  alimentare (ISMEA)  a  fronte  di  finanziamenti  finalizzati  alla
  crescita  e  al  rafforzamento  aziendale  o  all'acquisizione   di
  liquidita'. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale  di
cui all'art. 3, commi da 22 a 25, della legge  regionale  6  novembre
2018, n. 25 per l'abbattimento del  costo  delle  commissioni  dovute
sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di servizi  per
il mercato agricolo alimentare  (ISMEA)  a  fronte  di  finanziamenti
finalizzati  alla   crescita   e   al   rafforzamento   aziendale   o
all'acquisizione di liquidita'. 
 
                               Art. 2. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui all'art. 1  sono  concessi  in  osservanza
delle condizioni stabilite dai regolamenti «de minimis» n. 1407/2013,
n. 1408/2013 e n. 717/2014, previsti dalla normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato ed applicabili alle  attivita'  individuate
all'art. 4, per quanto di spettanza. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a)  impresa:  ogni  entita',  indipendentemente   dalla   forma
giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica; 
      b) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone  e
realizza un fatturato  annuo  o  un  totale  di  bilancio  annuo  non
superiori a due milioni di euro; 
      c) piccola impresa: un'impresa che  occupa  meno  di  cinquanta
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di  bilancio  annuo
non superiori a 10 milioni di euro; 
      d)   media   impresa:   un'impresa   che   occupa    meno    di
duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo  non  supera  i  50
milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo  non  supera  i  43
milioni di euro; 
      e) impresa unica: l'insieme delle imprese tra le  quali  esiste
almeno una delle seguenti relazioni, nonche' le imprese tra le  quali
intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o piu'
altre imprese: 
        1) un'impresa detiene la  maggioranza  dei  diritti  di  voto
degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
        2) un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
        3)  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
        4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima; 
      f) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea  compresi  i  prodotti
della  pesca  e  dell'acquacoltura  elencati  nell'allegato   I   del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura,  recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
      g) prodotti non agricoli: prodotti non elencati nell'allegato I
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ottenuti  dalla
trasformazione di prodotti agricoli; 
      h) produzione agricola  primaria:  la  produzione  di  prodotti
agricoli, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura  di
tali prodotti; 
      i) trasformazione di prodotti agricoli:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto,  eccezion  fatta  per  le  attivita'  necessarie  per
preparare un prodotto  animale  o  vegetale  per  la  prima  vendita,
compresa, per i prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura,  l'intera
serie  di  operazioni  di  movimentazione,  trattamento,  produzione,
effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento  del  prodotto
finale; 
      l) commercializzazione: la detenzione  o  l'esposizione  di  un
prodotto agricolo o non agricolo allo scopo di  vendere,  mettere  in
vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi  altro  modo
detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte  di  un  produttore
primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attivita'
che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita  da  parte
di un produttore primario ai consumatori finali  e'  considerata  una
commercializzazione se avviene in  locali  separati  adibiti  a  tale
scopo; 
      m) confidi: soggetti che  esercitano  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi,  iscritti  alternativamente  nell'elenco  tenuto
dall'organismo previsto dall'art. 112-bis del testo unico bancario di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e  successive
modificazioni ed integrazioni o nell'albo di  cui  all'art.  106  del
medesimo decreto legislativo; 
      n) commissioni di garanzia: costi  sostenuti  dall'impresa  per
l'ottenimento  del  servizio  di  garanzia  fornito  dai  Confidi   e
dall'ISMEA a fronte di un finanziamento bancario acceso dall'impresa; 
      o)   consolidamento   debiti:   finanziamento   che    realizza
l'estinzione dei debiti in corso ricontrattandoli con  tempistiche  e
modalita' di ammortamento piu' agevoli per il contraente; 
      p) smobilizzo crediti: finanziamento  attraverso  il  quale  la
banca anticipa all'impresa,  prima  dell'effettiva  disponibilita'  e
scadenza, il valore  dei  crediti  commerciali  vantati  dall'impresa
stessa nei confronti dei propri clienti; 
      q)  capitale  circolante:  ammontare  delle  risorse  impiegate
dall'impresa per sostenere il proprio ciclo operativo. 
      r) lettera di garanzia: documento con il quale il concedente la
garanzia comunica all'impresa finanziata ed alla banca  finanziatrice
il tipo di garanzia, l'importo,  la  durata,  la  forma  tecnica,  la
percentuale  di  garanzia  e  le  altre  condizioni  concordate   con
l'impresa. 
 
                               Art. 4. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. I contributi sono concessi alle imprese agricole che: 
      a) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie
imprese; 
      b) conducono in regione una  unita'  tecnico-economica  per  le
attivita' di produzione o di trasformazione di prodotti agricoli. 
    2. I contributi sono altresi' concessi alle  imprese  di  cui  al
comma 1 per le attivita' di commercializzazione in Regione. 
    3. I contributi sono anche concessi alle imprese  organizzate  in
forma di societa' cooperativa agricola che soddisfano i requisiti  di
cui  al   comma   1   e   che   svolgono   la   sola   attivita'   di
commercializzazione. 
 
                               Art. 5. 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  alla  contribuzione  le   commissioni   di
garanzia, comprensive di spese di istruttoria ed al netto dell'IVA  e
di eventuali quote sociali o associative, a fronte  di  finanziamenti
connessi alle attivita' di cui all'art. 4 e finalizzati alla crescita
e  al  rafforzamento  aziendale  o  all'acquisizione  di  liquidita',
consistenti: 
      a) nella realizzazione di progetti di investimento; 
      b) in operazioni volte a  sostenere  la  liquidita'  aziendale,
quali il consolidamento dei debiti, lo  smobilizzo  dei  crediti,  il
capitale  circolante  e  ad  altre  forme  di  utilizzo,  con  durata
inferiore a diciotto mesi. 
    2. Nel caso di finanziamenti connessi anche ad attivita'  diverse
da quelle di  produzione,  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli o non agricoli o ad attivita' realizzate  anche  da
unita'  tecnico  economiche  situate  al  di  fuori  del   territorio
regionale, le commissioni di garanzia sono ammissibili per una  quota
pari a quella del fatturato  dell'impresa  riferibile  esclusivamente
alle attivita' di  cui  all'art.  4  rispetto  al  fatturato  globale
dell'impresa. 
    3. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il
fatturato preso  in  considerazione  e'  quello  relativo  all'ultimo
esercizio contabile chiuso. 
 
                               Art. 6. 
                      Intensita' del contributo 
 
    1. L'intensita' del  contributo  e'  pari  al  100%  delle  spese
ammissibili nel rispetto dei massimali  degli  aiuti  concedibili  ad
un'impresa unica stabiliti dai regolamenti de minimis previsti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
 
                               Art. 7. 
       Modalita' di presentazione delle domande di contributo 
 
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate,  a   pena   di
inammissibilita', via  pec  alla  direzione  centrale  competente  in
materia  di  agricoltura,  di  seguito  denominata  direzione,  entro
novanta giorni dalla data di erogazione del  finanziamento  a  fronte
del quale e' sostenuto il costo della  commissione  per  il  rilascio
della garanzia. 
    2. Le domande, presentate secondo i modelli messi a  disposizione
dalla direzione  sul  proprio  sito  istituzionale  e  approvati  con
decreto del direttore del servizio competente, contengono i dati  del
richiedente e i dati aziendali relativi alle attivita' dell'impresa e
hanno allegati: 
      a) copia del contratto di concessione della  garanzia  o  copia
della lettera di  garanzia,  con  esplicitati  il  tipo  di  garanzia
fornita, la sua durata e le commissioni applicate per la stessa; 
      b) fattura relativa al pagamento delle commissioni di  garanzia
comprensiva delle spese di istruttoria e  debitamente  quietanzata  o
altro documento contabile equipollente; 
      c) copia del contratto di finanziamento per il quale  e'  stata
rilasciata  la  garanzia  o  dichiarazione  della  banca   erogatrice
contenenti l'importo e la durata del finanziamento,  la  quota  parte
del finanziamento garantito, le finalita' di  utilizzo  del  ricavato
del finanziamento e la connessione del finanziamento  alle  attivita'
di cui all'art. 4; 
      d) dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante  il  possesso  dei   requisiti   previsti   dal   presente
regolamento; 
      e) dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento; 
      f) richiesta modalita' di pagamento. 
 
                               Art. 8. 
       Istruttoria delle domande e concessione dei contributi 
 
    1. I contributi sono concessi con il  procedimento  valutativo  a
sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. Le domande di contributo sono istruite dalla direzione secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
    3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza
dei requisiti  di  ammissibilita'  e  a  quantificare  l'entita'  del
contributo  concedibile  ed  il   suo   riferimento   al   pertinente
regolamento «de minimis». 
    4.  A  conclusione  dell'esito  positivo   dell'istruttoria,   la
direzione  emette  il  provvedimento  di  concessione  e  contestuale
liquidazione del  contributo  entro  il  termine  di  novanta  giorni
decorrenti dalla data di  presentazione  delle  domande,  sulla  base
della disponibilita' delle risorse finanziarie. 
    5. Il provvedimento di concessione di cui  al  comma  4  contiene
l'esplicito riferimento ai pertinenti regolamenti de minimis ai sensi
dei quali il contributo e' concesso. 
    6. Nel caso di finanziamenti  connessi  ad  attivita'  riferibili
indistintamente a diversi regolamenti de minimis, il  riferimento  ai
regolamenti  avviene  per  quote  pari   a   quelle   del   fatturato
dell'impresa riferibili esclusivamente alle attivita'  di  competenza
dei regolamenti medesimi. 
    7. Ai fini della determinazione delle quote di cui al comma 6, il
fatturato preso  in  considerazione  e'  quello  relativo  all'ultimo
esercizio contabile chiuso. 
 
                               Art. 9. 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il beneficiario ha  l'obbligo  di  comunicare  alla  direzione
l'eventuale estinzione anticipata della garanzia nel caso in cui cio'
determini il rimborso, anche parziale, delle commissioni di  garanzia
corrisposte   all'atto   dell'erogazione   del   finanziamento,   per
consentire il ricalcolo del contributo ed il  recupero  proporzionale
di quanto liquidato. 
    2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 e l'accertamento, a
seguito dei controlli di cui all'art. 44  della  legge  regionale  n.
7/2000, dell'estinzione anticipata  della  garanzia,  determinano  la
revoca del provvedimento di  concessione  del  contributo  e  il  suo
recupero totale, secondo quanto disposto dall'art. 49 della  medesima
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
                  Divieto di cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere
cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti de  minimis
concessi in relazione alle stesse spese ammissibili. 
 
                              Art. 11. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si  applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, il Presidente: Fedriga