Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1997 1. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 43 del 1997 e' sostituito dal seguente: «4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.».