Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 2 
                della legge regionale n. 43 del 1997 
 
  1. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 43 del 1997 e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Per  poter  beneficiare  dell'intervento,  i  consorzi  o  le
cooperative iscritti nell'elenco di cui all'art. 112,  comma  1,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico  delle
leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  devono  prevedere  nello
statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per  almeno
i due terzi, da soci di cui al comma 1.».