Art. 3 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 43 del 1997 1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le parole «che non puo' essere inferiore a cento.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 3 giugno 2019 BONACCINI (Omissis).