Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                della legge regionale n. 43 del 1997 
 
  1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale
n. 43 del 1997 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le parole «che
non puo' essere inferiore a cento.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 3 giugno 2019 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).