(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  22
                        dell'8 maggio 2019)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni); 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2007)  e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi   557   e
557-quater, per la definizione dei limiti rappresentati dal  rapporto
tra le spese di personale dell'ente e le entrate correnti,  al  netto
di quelle a destinazione vincolata; 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi l, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) e, in particolare,
l'art. 23, comma 4; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, comma 800; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro  funzioni  locali
2016-2018 e, in particolare, l'art. 13, comma 3, per la proroga degli
incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8  del  C.C.N.L.
del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 gia'
conferiti ed  in  atto  alla  data  di  sottoscrizione  del  medesimo
C.C.N.L.; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di consentire  agli  enti  l'adeguamento  del  proprio
assetto organizzativo ai nuovi  principi  individuati,  il  contratto
collettivo   nazionale   (C.C.N.L.)   funzioni   locali    2016-2018,
sottoscritto in data 21 maggio 2018,  prevede,  per  quanto  inerente
agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  la  possibilita'   di
prorogare gli incarichi in essere fino alla concreta definizione  dei
nuovi criteri organizzativi generali e, comunque, non oltre  un  anno
dalla sottoscrizione del C.C.N.L. medesimo; 
    2. Al  fine  di  consentire  la  progressiva  armonizzazione  del
trattamento economico del  personale  delle  citta'  metropolitane  e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1 della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni),  con  quello  del   personale   delle   amministrazioni   di
destinazione,  l'art.  1,  comma  800,  della  legge   n.   205/2017,
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fondi destinati al
trattamento economico accessorio  del  personale,  anche  di  livello
dirigenziale,  degli  enti  presso  cui  il  predetto  personale   e'
transitato in misura  superiore  al  numero  del  personale  cessato,
possono essere incrementati, in misura non superiore alla  differenza
tra il valore medio individuale del trattamento economico  accessorio
del personale dell'amministrazione  di  destinazione,  calcolato  con
riferimento  all'anno  2016,  e  quello  corrisposto   al   personale
trasferito, a condizione che siano  rispettati  i  parametri  di  cui
all'art. 23, comma 4, lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  n.
75/2017; 
    3.  Soltanto  a  seguito  della  pubblicazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  cui  rinvia  l'art.  23  del
decreto legislativo n. 75/2017, per  la  verifica  del  rispetto,  da
parte delle regioni, dei parametri per l'incremento dei fondi per  il
salario accessorio, sara'  possibile  quantificare  con  certezza  il
quadro economico finanziario necessario a  definire,  previo  accordo
decentrato, l'impianto del contratto collettivo integrativo  (C.C.I.)
e, nell'ambito di tale quadro, la quota parte di risorse da destinare
all'armonizzazione,  nei  limiti  delle   disposizioni   contrattuali
vigenti,  del  trattamento  economico   accessorio   spettante   alle
posizioni organizzative, come gia' previsto  all'art.  5  del  C.C.I.
relativo alla destinazione preventiva delle risorse  per  il  salario
accessorio del personale del comparto funzioni locali dell'anno  2018
sottoscritto il 1° ottobre 2018; 
    4. Poiche' il citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 2019, non
e' ancora entrato in vigore ai sensi  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092  (Approvazione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle
pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana),  e'  necessario
rinviare il riassetto delle  posizioni  organizzative  ai  sensi  del
citato  C.C.N.L.  e   l'avvio   delle   conseguenti   procedure   per
l'attribuzione, all'entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, disponendo, solo per  il  periodo  intermedio
strettamente necessario al completamento delle  citate  procedure  di
attribuzione,  il  mantenimento  dell'efficacia  degli  incarichi  di
posizione organizzativa attualmente in essere, sia per gli  incarichi
attribuiti al personale transitato nel ruolo regionale in forza della
legge regionale n. 22/2015, sia per il  personale  gia'  in  servizio
presso la Regione  Toscana  anteriormente  alla  legge  regionale  n.
22/2015 stessa; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Incarichi di posizione organizzativa 
 
  1. Gli incarichi di posizione organizzativa della  Regione  Toscana
proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure
di attribuzione attivate successivamente all'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23,
comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 e, comunque, non oltre il
31 ottobre 2019.