Art. 11 
 
           Coordinamento con la tutela dei beni culturali 
 
  1. Ove gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica
semplificata, ai sensi  della  presente  legge,  abbiano  ad  oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e  artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato  presenta  un'unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia  plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.