Art. 12 Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice medesimo. In tali casi il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispone la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere. 2. Non puo' disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non soggette ad altro titolo abilitativo con esclusione dell'autorizzazione paesaggistica.