Art. 12 
 
                 Rinvio all'articolo 167 del decreto 
                 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 
  1. Nel caso di violazione degli obblighi  previsti  dalla  presente
legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181  del  Codice,
si applica l'articolo 167  del  Codice  medesimo.  In  tali  casi  il
Soprintendente, nell'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo
167, comma 4, del Codice, dispone  la  rimessione  in  pristino  solo
quando non sia in  alcun  modo  possibile  dettare  prescrizioni  che
consentano la compatibilita' paesaggistica  dell'intervento  e  delle
opere. 
  2. Non  puo'  disporsi  la  rimessione  in  pristino  nel  caso  di
interventi   e   opere   ricompresi   nell'ambito   di   applicazione
dell'articolo 2 e realizzati anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge non soggette ad altro titolo  abilitativo
con esclusione dell'autorizzazione paesaggistica.