Art. 4 Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi 1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36. 2. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana e le relative Soprintendenze danno adeguata pubblicita' sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1.