Art. 4 
 
Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per  particolari
                       categorie di interventi 
 
  1.  Qualora  nel  provvedimento  di  vincolo,  ovvero   nel   piano
paesaggistico,  siano  contenute  le  specifiche  prescrizioni  d'uso
intese  ad  assicurare  la  conservazione  e  la  tutela   del   bene
paesaggistico, le seguenti categorie  di  interventi  ed  opere  sono
esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: 
  a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo  periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti  al  procedimento
autorizzatorio semplificato  in  base  al  combinato  disposto  delle
corrispondenti voci  degli  Allegati  «A»  e  «B»  nel  caso  in  cui
riguardino aree o immobili  vincolati  ai  sensi  dell'articolo  136,
comma 1,  del  Codice,  lettere  a),  b)  e  c),  limitatamente,  per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
  b) gli interventi e le opere di cui alle voci  B.6,  B.13,  B.26  e
B.36. 
  2. L'Assessorato regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identita'
siciliana e le relative Soprintendenze danno adeguata pubblicita' sui
rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero
dall'obbligo di cui al comma 1.