Art. 6 
 
                     Semplificazione documentale 
 
  1.  L'istanza  di  autorizzazione   paesaggistica   relativa   agli
interventi di  lieve  entita'  e'  compilata  -  anche  in  modalita'
telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato  «C»
ed e' corredata da una relazione paesaggistica semplificata,  redatta
da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato  «D».  Nella
relazione sono  indicati  i  contenuti  precettivi  della  disciplina
paesaggistica  vigente  nell'area,  e'  descritto  lo  stato  attuale
dell'area interessata dall'intervento, e'  attestata  la  conformita'
del  progetto   alle   specifiche   prescrizioni   d'uso   dei   beni
paesaggistici, se  esistenti,  e'  descritta  la  compatibilita'  del
progetto  stesso  con  i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il
contesto di riferimento e sono altresi' indicate le eventuali  misure
di inserimento paesaggistico previste. 
  2. Per gli interventi di  lieve  entita'  che  riguardano  immobili
vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1,  del  Codice,  lettere
a), b)  e  c),  limitatamente,  per  quest'ultima  agli  immobili  di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui  al  comma  1  deve
contenere altresi' specifici riferimenti ai valori  storico-culturali
ed  estetico-percettivi   che   caratterizzano   l'area   interessata
dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.